Segnaliamo che le Sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28452 dello scorso 5 novembre 2024, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante il perfezionamento della notifica tramite pec. La questione nodale ossia se la notifica possa considerarsi valida qualora la PEC non venga consegnata a causa della casella postale piena del destinatario, ha trovato soluzione con il seguente principio di diritto: la notifica si considera perfezionata solo se è generata correttamente la RdaC (ricevuta di avvenuta consegna), con la conseguenza che "laddove il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”. Laddove, dunque, non sia possibile ottenere una ricevuta di avvenuta consegna a causa della “casella piena” del destinatario, la notifica sarà da intendersi nulla e dovrà essere ripetuta utilizzando le modalità esplicitate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. In sostanza le Sezioni Unite hanno ritenuto prevalente l’effettiva conoscibilità dell’atto quale garanzia per il destinatario rispetto al principio di autoresponsabilità di quest'ultimo.