ADOZIONE CONSENTITA ANCHE AI SINGLE: REALTA’ O FAKE NEWS?

Alla fine del mese di giugno, mentre il gran caldo tormentava la lenta quotidianità pre-feriale, una pronuncia della Corte di Cassazione pareva portare una ventata di freschezza in tema di adozione di minori.

Eggià, pareva…

Infatti, forse profittando della stanchezza dei loro lettori, provati da colpi di calore e ormai avviati alle tanto agognate vacanze estive, numerosi giornalisti davano risalto all’ordinanza n. 17100 della prima sezione civile della Cassazione, pubblicando articoli dai titoloni tanto accattivanti quanto illusori:

“Adozione dei minori: via libera per single e coppie di fatto” (Altalex)

“Cassazione: sì all'adozione del minore da parte del single” (Il Sole 24 Ore)

 “La rivoluzionaria sentenza sull'adozione per i single e le coppie di fatto” (Agi)

Posso solo immaginare donne e uomini single e coppiette di innamorati restii a convolare a nozze che, limitandosi alla lettura di titoli così accattivanti, saltavano sulla sedia per la sorpresa e la gioia, precipitandosi a compilare le pratiche per la tanto desiderata adozione.

Parimenti posso immaginare la loro delusione nel rendersi conto che avrebbero dovuto leggere anche il contenuto degli articoli perché, in realtà, quei titoloni altro non erano che bolle di sapone, ammalianti ma, in fondo, inconsistenti.

La realtà, infatti, a torto o a ragione è ben altra: in Italia l’adozione di un minore in stato di abbandono (privo ciò di genitori che possano garantirgli assistenza morale e materiale) è concessa unicamente alle coppie unite in matrimonio da almeno tre anni, o anche da un periodo di tempo inferiore purché i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni prima delle nozze (art. 6 legge 184/1983).

Questa tipologia di adozione è denominata “legittimante” in quanto il minore assume, rispetto agli adottanti e ai parenti di questi ultimi, una posizione giuridica esattamente identica a quella di un figlio biologico.

Diversa è, invece, l’adozione “in casi particolari”, disciplinata dall’art. 44 legge 184/1983. Quest’ultima, infatti, prescinde dallo stato di abbandono del minore e può essere concessa in casi tassativi, e precisamente:

a)ai parenti del minore orfano di padre e madre o a persone a lui legate da preesistente rapporto stabile e duraturo;

b)al coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge (la tanto menzionata “stepchild adoption”);

c)qualora il minore sia orfano e portatore di handicap;

d)quando non è possibile procedere all’affidamento preadottivo.

Nelle specifiche ipotesi previste dalle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita anche “a chi non è coniugato”, dunque ai single e alle coppie non sposate.

Questa tipologia di adozione determina effetti giuridici più limitati rispetto all’adozione “legittimante”: il minore non rescinde totalmente i rapporti giuridici con la famiglia d’origine (della quale mantiene il cognome e verso cui conserva diritti e doveri) e non acquista alcun legame di parentela rispetto ai familiari dell’adottante.

Ciò chiarito, la citata ordinanza n. 17100 della Cassazione ha semplicemente ribadito ciò che la legge già prevede, ovvero che l’adozione “in casi particolari” può essere concessa anche ai single. Non si è invece pronunciata sull’adozione “legittimante” che, pertanto, resta destinata unicamente alle coppie unite in matrimonio.

Per ora.

Dal 2016 è infatti ferma in Parlamento una proposta di legge, avanzata dalla deputata Laura Ravetto, volta a concedere anche ai single la possibilità di accedere all’adozione “legittimante”.

La proposta di legge, peraltro, è in linea con il pensiero della Corte di Cassazione che, in altre pronunce passate (n. 6078 del 18 marzo 2006 e n. 3572 del 14 febbraio 2011) ha sollecitato il legislatore a provvedere “nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante”.

Ad oggi, tuttavia, single e coppie non sposate dovranno pazientare ancora un po’.

Avv. Roberta Formentini