L' art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) recita al comma 1:
“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”
Il Comma 1-bis aggiunge : “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.”
L’art. 16 bis comma 1 bis del DL 179/12 consente quindi all’avvocato LA FACOLTA' di poter depositare telematicamente anche atti diversi da quelli che obbligatoriamente devono essere depositati in telematico. Ad esempio un ordinario atto di citazione.
Fin qui nulla quaestio.
L' articolo 1 comma 6 decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 precisa che :
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16 -bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO...omissis..."
In buona sostanza con il decreto dell’8 marzo quella che prima era una facoltà, adesso è un obbligo che vale per quegli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico.
Lex specialis derogat lex generalis.
Quindi con Sfera o altro programma equipollente è obbligatorio anche nei casi n cui era ammesso il doppio binario (cartaceo e informatico) depositare in via telematica.
MA
E' ancora vero quanto sopra, quando l'atto introduttivo è stato notificato in via cartacea?
A parere di chi scrive, ahinoi, NO.
Ciò perché l’ atto di citazione cartaceo, ad esempio, con sottoscrizione autografa, notificato a mezzo ufficiale giudiziario o con una delle modalità previste dalla L. 53/1994 (ma non a mezzo p.e.c) non ha alcuna copertura normativa che permetta all’avvocato di attestarne la conformità della copia analogica tanto dell’originale informatico quanto delle relative relate e cartoline o avvisi ex art 140, 143 c.p.c. etc..
E’ infatti previsto l’obbligo di tale attestazione SOLO qualora si iscrivano al ruolo procedure esecutive, ma certo detta previsione non può estendersi analogicamente a tutti gli atti introduttivi del procedimento avviato cartaceamente.
Non solo. Gli atti notificati in cartaceo sono solo di parziale competenza dell’avvocato, perché le restanti parti (le relate e la notifica) sono (nonostante la prassi voglia che la redazione sia effettuata dall’avvocato) di competenza dell’ ufficiale giudiziario, della cui attività l’avvocato non può attestare digitalmente alcuna forma di conformità non avendone il potere.
Qualora quindi si sia in presenza di un’ attestazione di conformità di atto cartaceo in tutte le sue parti, il Giudice particolarmente attento e rigoroso potrebbe contestarne il contenuto poiché a lui sta il compito ex art. 183 primo comma c.p.c. di verificare d’ufficio la regolarità del contraddittorio.
In assenza di un fascicolo cartaceo, atteso quanto sopra, il Giudicante non può operare compiutamente, poiché in mancanza degli originali cartacei notificati, le copie digitali, sebbene munite di attestazione di conformità non suscettibile di contestazione, sono inidonee ex lege a consentirgli tale verifica.
Il consiglio quindi, a sommesso avviso della scrivente, in questi casi, è dunque di procedere anche in vigenza dell' articolo 1 comma 6 decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, all'iscrizione al ruolo cartacea degli atti notificati in cartaceo che al Ruolo Generale dovranno iscrivere anche vigenti le cautele previste per il Corona Virus.