DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI E LIMITAZIONI DI MOVIMENTO IN EMERGENZA COVID 19

Lo Studio legale Carsana ritiene che recarsi dall'altro genitore per prendere il proprio o i propri figli al fine di esercitare il diritto di vista o di frequentazione sanciti da un titolo (quale, ad esempio, sentenza di divorzio, omologa o sentenza di separazione, decreto emesso ex art 337 ter c.c.)
 
sia circostanza lecita ed esercitabile
al di fuori dei casi previsti di quarantena imposta o autoimposta
 
anche in vigenza del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 e successiva modifica.
 
Ciò per una plurima serie di argomentazioni che considerano la gerarchia delle fonti legislative, il tenore letterale dello stesso decreto citato, la valenza pubblicistica dei diritti/doveri genitoriali e dei diritti del minore o del maggiorenne a tal fine equiparato.
 
Cio' detto è parere della scrivente che il genitore inadempiente sia passibile di querela per violazione dell'ordine del giudice e commetta altresì una condotta illecita perseguibile anche ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. che prevede i meccanismi punitivi, anche congiuntamente applicabili, dell'ammonimento, del risarcimento del danno nei confronti del minore e/o dell'altro genitore, e della sanzione amministrativa da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000,00 da pagarsi alla Cassa delle Ammende dello Stato.
 
Avv. Barbara Carsana