L'ASSENZA DEL GENITORE HA I SUOI COSTI...

Danno da mancati riconoscimento e partecipazione alla vita del figlio: l’assenza del genitore ha le sue conseguenze...


 

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 24 ottobre 2019, ha stabilito come risarcibile il danno determinato dal vuoto affettivo determinato da un genitore che si è volontariamente assentato

dalla quotidianità del proprio figlio naturale riconosciuto.


 

L’astensione dalla crescita genera un diritto al risarcimento da parte del figlio per il vuoto relazionale ed emotivo dovuto all’ assenza paterna.


 

E’ un orientamento che emerge da pochissimi anni e che vede applicare la disciplina ordinaria della responsabilità civile ai rapporti familiari, poiché  si ritengono lesi i diritti inviolabili della persona in ogni sede in cui si esercita la propria personalità: dunque anche in famiglia.

La Corte di Vicenza, nella specificità del caso, si è limitata a risarcire il danno “da deprivazione della figura genitoriale” sino ad un limite massimo di 18 anni di età del figlio, avendo, tra le altre motivazioni della decisione del Tribunale, il ragazzo attivato l’azione in avanzata maturità.


 

A parere dello Studio Carsana la ritardata attivazione dell’azione da parte del figlio contro il padre non può essere concausa della colpa genitoriale (così dice la Corte limitando il danno del ragazzo sino alla maggiore età), in considerazione del fatto che questo genere di azione è imprescrittibile. Inoltre sino al diciottesimo anno di età l’azione può essere legittimamente esercitata dalla madre sicché non può esserci alcuna colpa sul momento in cui il figlio decida di agire.


 

Per questi motivi, la liquidazione effettuata (nel caso concreto di 16.000,00 euro) sia per il criterio adottato per la limitazione temporale, sia per la quantificazione conseguente, secondo lo Studio Carsana, sarebbe potuta essere ragionevolmente impugnata al fine di ottenere una quantificazione del danno più ampia.