è impedita l'azione di accertamento di maternità ex art. 269 c.c., a meno che non sia intervenuta la revoca espressa della rinuncia alla genitorialità da parte della madre, oppure quest'ultima sia defunta.
Solo in questi casi è possibile per la prole conoscere il nome della propria madre qualora questa abbia scelto di partorire quale "Donna che non vuole essere nominata" -codice 999- .
Il diritto della madre all'anonimato ha fondamento costituzionale e riposa sull' esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsivoglia perturbarmento che possa generare pericoli rispetto alla salute psico-fisica di entrambi. Così Cass. Civ. Sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824.