Una domanda molto comune tra i clienti separati o divorziati, o tra i genitori la cui responsabilità è regolata da un provvedimento del Giudice, consiste nel chiedere se le spese della mensa scolastica siano o meno spese di natura straordinaria e dunque se siano o meno comprese nell'assegno di mantenimento ordinario.
Veniamo subito al punto.
Una risposta univoca, ahinoi, non esiste.
In primo luogo occorre osservare che si dicono ‘‘straordinarie’’ quelle spese che costituiscono “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” ( Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009).
Ciononostante, mentre il Tribunale di Milano ha un orientamento, quello di Bergamo ne segue un altro, Firenze e Novara altri ancora...
Milano, ad esempio, aderisce alla linea di pensiero secondo cui “la mensa scolastica è solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile”.
Bergamo invece la ritiene una spesa necessaria, peraltro che non sia neppure necessario concordare.
Durante gli anni si sono seguiti, anche a partire dal virtuoso Tribunale di Bergamo (che tra i primi ha redatto il protocollo per le spese straordinarie), una serie di protocolli che, per ogni Tribunale, qualificano le singole spese come straordinarie o ordinare, con indiscussa differente risoluzione delle controversie sul punto e con obblighi differenziati rispetto al Tribunale di competenza del contenzioso dei coniugi.
Anche il Consiglio Nazionale Forense ha presentato le proprie linee guida nel 2017.
Tuttavia, occorre evidenziare che, ad oggi, "Tribunale in cui vai usanza che trovi."
I Giudici bergamaschi, sulla scia del protocollo oggi ancora in uso definiscono la mensa come una spesa straordinaria per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori. Occorre quindi, quando si stabilisce l’assegno di mantenimento tenere conto anche di questa variabile.
Va anche detto il protocollo è un accordo a cui le parti possono aderire o meno in caso di soluzione consensuale della separazione, del divorzio o del ricorso tra genitori “ex art. 337 ter c.c.”, e dunque decidere se applicare in tutto o in parte!
Dunque anche decidendo diversamente sul tema della mensa scolastica.Una domanda molto comune tra i clienti separati o divorziati, o tra i genitori la cui responsabilità è regolata da un provvedimento del Giudice, consiste nel chiedere se le spese della mensa scolastica siano o meno spese di natura straordinaria e dunque se siano o meno comprese nell'assegno di mantenimento ordinario.
Veniamo subito al punto.
Una risposta univoca, ahinoi, non esiste.
In primo luogo occorre osservare che si dicono ‘‘straordinarie’’ quelle spese che costituiscono “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” ( Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009).
Ciononostante, mentre il Tribunale di Milano ha un orientamento, quello di Bergamo ne segue un altro, Firenze e Novara altri ancora...
Milano, ad esempio, aderisce alla linea di pensiero secondo cui “la mensa scolastica è solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile”.
Bergamo invece la ritiene una spesa necessaria, peraltro che non sia neppure necessario concordare.
Durante gli anni si sono seguiti, anche a partire dal virtuoso Tribunale di Bergamo (che tra i primi ha redatto il protocollo per le spese straordinarie), una serie di protocolli che, per ogni Tribunale, qualificano le singole spese come straordinarie o ordinare, con indiscussa differente risoluzione delle controversie sul punto e con obblighi differenziati rispetto al Tribunale di competenza del contenzioso dei coniugi.
Anche il Consiglio Nazionale Forense ha presentato le proprie linee guida nel 2017.
Tuttavia, occorre evidenziare che, ad oggi, "Tribunale in cui vai usanza che trovi."
I Giudici bergamaschi, sulla scia del protocollo oggi ancora in uso definiscono la mensa come una spesa straordinaria per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori. Occorre quindi, quando si stabilisce l’assegno di mantenimento tenere conto anche di questa variabile.
Va anche detto il protocollo è un accordo a cui le parti possono aderire o meno in caso di soluzione consensuale della separazione, del divorzio o del ricorso tra genitori “ex art. 337 ter c.c.”, e dunque decidere se applicare in tutto o in parte!
Dunque anche decidendo diversamente sul tema della mensa scolastica.