Una recente sentenza ritorna su di un tema tanto dibattuto quanto risolto, in giurisprudenza, in maniera uniforme e vieppiù lineare.
In primo luogo occorre osservare, ogni volta che si discuta sul tema, quanto si debba aver riguardo al caso concreto.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento specifico e di fatto che valuti :
l'età,
il conseguimento di un livello di competenza professionale,
l'impegno, effettivo, verso un'occupazione lavorativa nonché, il comportamento nel complesso tenuto al fine di rendersi autonomo.
I casi, dunque, possono essere i più diversi e variegati nel merito.
Da ultimo la sentenza di Cassazione Civile, n. 40282 di dicembre 2021, ha riconosciuto che anche nel caso in cui ci sia una retribuzione temporanea, che permette l’ingresso nel mondo del lavoro, i genitori non sono obbligati al mantenimento. Il compenso raggiunto deve essere adeguato e tale da “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Ove la retribuzione non sia adeguata al caso concreto, sussite l’obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne sino a che quest'ultimo sia autonomo e indipendente.
Ma cosa accade quando il contratto cessa per scioglimento o naturale scadenza?
In tale circostanza non rivive l’obbligo in capo al genitore.
Se il figlio ha iniziato a lavorare significa che questi è in possesso di quella "capacità lavorativa che gli permette di determinare l’irreversibile cessazione dell’obbligo ( in capo ai genitori ndr) in questione”.
Dunque il filgio può continuare all'interno di quel mercato del lavoro a cui ha già avuto accesso senza gravare ulteriormente sugli ascendenti.