Dal 1 marzo 2022 verrà erogato l’Assegno Unico e Universale.
Cosa è.
Un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. E' di importo variabile.
Con la decorrenza dell'assegno unico e universale cessano :
- le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni,
- le detrazioni per i nuclei familiari e orfanili,
- l'assegno per il nucleo e gli assegni familiari.
E' commisurato all'ISEE, viene erogato tramite bonifico e spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa, senza limiti di reddito.
Alle famiglie con ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia ISEE. Le maggiorazioni sono comunque riconosciute, con diritto agli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l' ISEE sia attestato entro il 30 giugno.
In assenza di ISEE o con ISEE superiore a euro 40mila, saranno corrisposti gli importi minimi.
Calcolato in base all'ISEE, sono previste in via modulare:
una quota variabile (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro).
L'importo per ciascun figlio può essere maggiorato nell' ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), per madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
una quota a titolo di maggiorazione viene erogata per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, ove l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
E se siamo separati o divorziati?
La domanda può essere presentata da uno o entrambi i genitori, in mancanza da chiunque eserciti la responsabilità genitoriale. Con accordo di entrambi i genitori l'assegno viene erogato anche solo sul conto corrente di uno dei due.
Posto che l'Assegno Unico e Universale è misura compensativa delle detrazioni previste dalla legge rispettro ai carichi familiari, esso NON è affatto un automatico sostituto del contributo al mantenimento che spetta comunque al genitore collocatario in forza del provvedimento del Giudice o dell'accordo raggiunto in sede di separazione, divorzio, ricorso per regolamentazione della genitorialità.
Dunque l'Assegno Unico e Universale, allo stato, è soggetto agli accordi di separazione, di divorzio, o di regolamentazione della genitorialità, o, in caso di procedure non consensuali, alla decisione del Giudice.
In caso di collocamento paritario è corretto, a parere dello Studio Carsana, in mancanza di diverso accordo, condividerlo equipollendosi i "pesi fiscali" dei figli.
Per tutti i restanti casi occorre analizzare l'incidenza del "peso fiscale" dei figli in ragione dell'effettiva compensazione, in capo a ciascun genitore, tra l'Assegno Unico e Universale percipiendo e la corrispondente privazione delle misure di sostegno (detrazioni fiscali, assegno per il nucleo familiare con figli e orfanile, le misure di sostegno di cui al decreto legge 8 giugno 2021 n. 79) che questo nuovo beneficio va a sostituire.
Essendo il contributo di mantenimento in capo al genitore non collocatario una misura che, in buona sintesi, costitusice un corrispettivo per vitto, alloggio e tempo di cura, l'Assegno Unico è un elemento da prendere in considerazione nei termini anzidetti, non essendo una mera alternativa.