Il comportamento impeditivo e l'effetto pregiudizievole per la minore, nel caso di specie, ha altresì determinato l'intervento dei servizi sociali proprio per garantire l'assenza degli ostacoli frapposti dalla madre alla ripresa dei rapporti padre-figlia, in favore dell'esercizio del diritto della minore alla bigenitorialità.
In assenza di adesione ad una ripresa di una relazione ordinaria tra padre e figlia, in ogni modo ostacolata dalla genitrice, il suo atteggiamento è gravemente censurabile, e, per l'appunto, anche sanzionabile.
Per questi motivi, la Corte ha confermato la sanzione di 1000,00 euro alla madre oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Cass. civ., sez. I, ord., 7 settembre 2022, n. 26352
Presidente/Relatore Acierno