É ANCORA DOVUTO IL MANTENIMENTO PER IL FIGLIO NON CONVIVENTE?

Assegno di mantenimento  in caso di figli non più stabilmente conviventi

Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 30179 del 2024

L’ ordinanza della Corte di Cassazione, n. 30179 del 2024, chiarisce che l'assegno di mantenimento non dipende solo dalla convivenza con i figli, ma anche dalla circostanza secondo cui il genitore che li percepisce sia il punto di riferimento a cui i giovani fanno “sistematico riferimento”  e che questi sia lo stesso “che si occupa del corrente sostentamento e del soddisfacimento delle loro esigenze”.

La Corte d'Appello di Napoli, aveva accolto la richiesta di B.B. di non versare più l'assegno di 5.000 euro, sostenendo che le figlie fossero ormai maggiorenni e non convivessero più con la madre, ‘una praticante avvocato nel Foro di Napoli, l’altra avviata con lavoro non stabile a Milano.

L’ordinanza ha ribadito che il mantenimento ha unico limite nell'autosufficienza economica dei figli.

La convivenza, anche se i figli sono per motivi di studio fuori sede, e dunque fanno rientro sporadico nella casa familiare, non è un fattore di per sé discriminante per mettere in dubbio la legittimazione a ricevere il mantenimento; occorre sempre verificare quale sia il genitore il punto di riferimento economico per le giovani.

Fondamentale quindi è l'istruttoria che deve provare in maniera ampia, (documentata o per testi), il contesto reale del genitore che riceve il mantenimento per i figli e le relazioni anche economiche che questi ha con essi.

Determinante, quindi, è provare chi anticipa gli esborsi e chi vi provvede materialmente.